Rilevante decisione del Giudice di Pace di Catania, che con sentenza ha accolto integralmente il ricorso proposto da Satisfly nei confronti di Ryanair, condannando la compagnia aerea alla corresponsione della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004 a favore di una passeggera vittima di un ritardo del volo di oltre tre ore.
Si tratta del volo Ryanair FR5062 Catania–Milano Malpensa del 27 ottobre 2023. Il volo con partenza prevista alle ore 14:40 e arrivo alle ore 16:45, è giunto a destinazione con un ritardo di circa quattro ore, senza che la compagnia prestasse assistenza e con necessità di sostenere spese per pasti e bevande.
Nel corso del giudizio, Ryanair si è limitata a sollevare un’eccezione di prescrizione semestrale del diritto alla compensazione, richiamando l’articolo 418 del Codice della Navigazione e, in via subordinata, del termine annuale di cui all’art. 2951 c.c. Nel merito, la resistente ha dedotto che il ritardo del volo FR5062 sarebbe stato determinato da circostanze eccezionali, costituite da intensi banchi di nebbia sull’aeroporto di Milano Malpensa che avrebbero imposto dirottamenti con conseguente effetto a catena a danno del suddetto volo.
Tale eccezione è stata però respinta dal Giudice di Pace, che ha svolto un’accurata analisi del quadro normativo di riferimento, ribadendo un principio di particolare importanza: la compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 7 del Regolamento CE n. 261/2004 ha natura indennitaria e non risarcitoria.
Nel merito, il Giudice ha ritenuto pienamente dimostrato l’inesatto adempimento contrattuale da parte del vettore, la ricorrente infatti ha prodotto documentazione da cui risulta che, all’orario di arrivo
previsto del volo in contestazione, lo scalo di Milano Malpensa era operativo e altri voli atterravano regolarmente.
Non sono emerse circostanze eccezionali tali da escludere la responsabilità della compagnia aerea. Ne consegue che la responsabilità del vettore per il ritardo va affermata e alla ricorrente spetta la compensazione pecuniara richiesta.
In applicazione della disciplina unionale in materia di compensazione pecuniaria per i voli di tratta inferiore a 1500 km con ritardo superiore a tre ore, alla ricorrente spetta la somma di euro 250,00
a titolo di compensazione pecuniaria oltre anche alle spese sostenute per pasti e bevande.
Un risultato decisamente positivo per Satisfly e per la loro cliente.