Rilevante decisione del Giudice di Pace di Lamezia Terme, che con sentenza ha accolto integralmente il ricorso proposto da Satisfly nei confronti di Easyjet, condannando la compagnia aerea alla corresponsione della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004 a favore di due passeggeri vittime di una cancellazione del volo.

Nel corso del giudizio, Easyjet eccepiva la prescrizione dei termini dell’azione dei ricorrenti.

Tale eccezione è stata però respinta dal Giudice, richiamando il termine annuale di cui all’art. 2951 c.c. secondo cui: “Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto [1678]. La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d’Europa.

Infatti il volo aereo 1122 sulla tratta Lamezia Terme/Basilea risale al 10/06/2024 mentre il procedimento stragiudiziale obbligatorio è stato attivato in data 18/08/2024 ed infine l’azione giudiziaria è stata introdotta mediante deposito di ricorso in data 05/11/2024.

Nel merito invece, il Giudice ha ritenuto pienamente dimostrato l’inesatto adempimento contrattuale da parte del vettore e non provata la circostanza eccezionale invocata dallo stesso consistente nell’intensità del traffico aereo, condannando così la compagnia aerea a corrispondere la dovuta compensazione pecuniaria di 250,00 euro a ciascun passeggero.

Un risultato decisamente positivo per Satisfly che ha consentito ai passeggeri di vedersi riconosciuta la somma  di 250 euro per passeggero.

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