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Overbooking - Negato Imbarco

Il termine “overbooking” indica che i posti disponibili sull’aeromobile sono inferiori rispetto al numero di prenotazioni confermate e ai biglietti emessi per quel determinato volo. Il passeggero, pur avendo regolare biglietto, si vede negare l’imbarco a causa di una “sovraprenotazione”.

Quali sono i diritti del passeggero in caso di overbooking o negato imbarco?

Il Regolamento UE 261/2004 combinato con la Convenzione di Montreal del 1999, contempla e riconosce il diritto per il passeggero ad ottenere:

1) UNA COMPENSAZIONE PECUNIARIA, determinata in base alla tratta aerea. E precisamente:

  • € 600,00per tutte le tratte aeree superiori a 3.500 km
  • € 400,00per tutte le tratte aeree comprese tra 1.500 km e 3.500 km
  • € 250,00per tutte le tratte aeree inferiori a 1.500 km

La compagnia potrebbe ridurre l’ammontare della compensazione del 50% nel caso in cui al passeggero venga offerta la possibilità di viaggiare su un volo alternativo.

2) la scelta tra:

  • Il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata;
  • l’imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea,
  • l’imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero.

3) un’assistenza per il passeggero:

  • la fornitura di pasti e bevande a seconda della durata dell’attesa;
  • una sistemazione in albergo, nel caso in cui sia necessario il pernottamento;
    • il trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
    • due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica;
    Quando si applicano le tutele?

Le tutele ai diritti del passeggero si applicano per:

  • voli di linea, charter, low cost in partenza da un aeroporto comunitario;
  • voli di linea, charter, low cost in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, che hanno come destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo cha non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale.

Le tutele non vengono applicate per:

  • voli in partenza da un Paese non comunitario operati da compagnie aeree non comunitarie con destinazione un Paese dell’UE. In questo caso le tutele sono però quelle assicurate dalle convenzioni internazionali (quali la Convezione di Montreal del 1999 o la Convenzione di Varsavia del 1929), ove ratificate, dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto.

In caso di overbooking o negato imbarco conserva il biglietto o qualunque cosa che attesti la tua prenotazione (carta d’imbarco, documenti, e-mail), tutti gli scontrini o le ricevute delle eventuali spese sostenute a causa del disagio.

Infatti nel caso in cui la compagnia aerea non fornisca l’assistenza prevista dalla normativa europea, tali spese ti dovranno essere rimborsate.

Ti ricordiamo che il nostro servizio è gratuito e non prevede nessun anticipo.

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