Rilevante decisione del Giudice di Pace di Trapani, che con sentenza ha accolto integralmente il ricorso proposto da Satisfly nei confronti di Ryanair, condannando la compagnia aerea alla corresponsione della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004 a favore di due passeggeri vittime di una cancellazione del volo.

Si tratta del volo Ryanair FR 8925 del 24 luglio 2024 Trapani – Roma Fiumicino delle ore 23:20. Il volo veniva cancellato solamente in tarda serata causando notevole disagio ai passeggeri coinvolti.

Nel corso del giudizio, Ryanair si è limitata a sollevare un’eccezione di prescrizione semestrale del diritto alla compensazione, richiamando l’articolo 418 del Codice della Navigazione.

Tale eccezione è stata però respinta dal Giudice di Pace, che ha svolto un’accurata analisi del quadro normativo di riferimento, ribadendo un principio di particolare importanza: la compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 7 del Regolamento CE n. 261/2004 ha natura indennitaria e non risarcitoria.

La pronuncia richiama espressamente l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, le quali distinguono chiaramente l’indennizzo forfettario dovuto al passeggero dal risarcimento del danno vero e proprio.

Nel merito, il Giudice ha ritenuto pienamente dimostrato l’inesatto adempimento contrattuale da parte del vettore, condannando così la compagnia aerea a corrispondere la dovuta compensazione pecuniaria di 250,00 euro per passeggero.

Inoltre, nel corso del giudizio non sono emerse circostanze eccezionali tali da escludere la responsabilità della compagnia aerea.Un risultato decisamente positivo per Satisfly che ha consentito ai passeggeri di vedersi riconosciuta la somma complessiva di 500 euro, corrispondente a 250 euro per ciascun passeggero.

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