Rilevante decisione del Tribunale di Bergamo, che con sentenza ha accolto integralmente il ricorso proposto da Satisfly nei confronti di Ryanair, condannando la compagnia aerea alla corresponsione della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004 a favore di un passeggero vittima di un ritardo del volo.

Si tratta del volo RYANAIR FR 8800 del 16.6.2022 da Bergamo Orio al Serio ad Ibiza. Il volo giungeva con oltre 3 ore di ritardo causando notevole disagio ai passeggeri coinvolti.

Nel corso del giudizio, Ryanair si è limitata ad eccepire una circostanza eccezionale consistente in restrizioni SLOT imposte da Eurocontrol.

Tale eccezione è stata però respinta dal Tribunale, che ha ritenuto tale circostanza non provata.

Nel merito, il Giudice ha ritenuto pienamente dimostrato l’inesatto adempimento contrattuale da parte del vettore, condannando così la compagnia aerea a corrispondere la dovuta compensazione pecuniaria di 250,00 euro al passeggero.

Un risultato decisamente positivo per Satisfly che ha consentito al passeggero di vedersi riconosciuta la somma complessiva di 250 euro.

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