Rilevante decisione del Giudice di Pace di Catania, che con sentenza ha accolto integralmente il ricorso proposto da Satisfly nei confronti di Ryanair, condannando la compagnia aerea alla corresponsione della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004 a favore di un passeggero vittima di un cambio destinazione del volo di andata senza un congruo preavviso (14 giorni per legge).
La ricorrente, nel pieno rispetto del Regolamento n. 261/2004, aveva deciso, quindi, di non partire, poichè tale cambio di programma avrebbe impattato su tutto il viaggio. La compagnia aerea non aveva provveduto ad informare ai sensi dell’art 14 del Reg. Eu 261/2004 la ricorrente relativamente ai propri diritti. L’istante aveva provato, immediatamente, a richiedere il rimborso dell’intera prenotazione (andata e ritorno) e la compensazione sul sito della compagnia, tuttavia il sistema non aveva riconosciuto la prenotazione.
Nel corso del giudizio, Ryanair eccepiva, in via preliminare, la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di trasporto, e nel merito, il verificarsi di una circostanza eccezionale che aveva giustificato il dirottamento (eruzione del vulcano Etna).
Tale eccezione è stata però respinta dal Giudice, il quale ritiene che il termine di prescrizione derivante dal contratto di trasporto aereo sia ordinario decennale. Peraltro, la presente controversia concerne il tema della responsabilità contrattuale (ex art. 1218 c.c.), cioé di un inesatto adempimento (dirottamento del volo) del contratto di trasporto passeggeri.
Inoltre, il rifiuto all’imbarco da parte del passeggero è stato più che legittimo in virtù del Reg. Eu 261/2004, nonché della giurisprudenza comunitaria, che equipara il cambio di destinazione ad una vera e propria cancellazione del volo e quindi, sussiste l’interesse ed il pieno diritto della ricorrente ad agire, sia per la compensazione pecuniaria che per il rimborso.
Nel merito, il Giudice ha ritenuto pienamente dimostrato l’inesatto adempimento contrattuale da parte del vettore e non provata la circostanza eccezionale invocata dallo stesso, condannando così la compagnia aerea a corrispondere la dovuta compensazione pecuniaria di 250,00 euro ed il rimborso pecuniario quale pro/quota di quanto speso per la prenotazione.
Un risultato decisamente positivo per Satisfly!