Il Tribunale di Palermo ha accolto l’appello di un passeggero, assistito in giudizio dai legali di Satisfly, che chiedeva la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento UE 261/2004 per la cancellazione di un volo EJU4866 del 25.07.2023 Palermo- Milano Malpensa operato da EasyJet.
La compagnia aerea aveva sostenuto che l’annullamento del volo fosse stato causato da condizioni meteorologiche avverse registrate il giorno precedente presso l’aeroporto di Milano Malpensa. In particolare, il velivolo destinato a effettuare la tratta era stato dirottato su Torino a causa del maltempo e non aveva potuto raggiungere Palermo in tempo utile.
ll giudice ha tuttavia ritenuto insufficiente la prova fornita dal vettore. Infatti non basta provare l’esistenza di una circostanza eccezionale, ma anche di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare conseguenze dannose. Di conseguenza, è stato riconosciuto il diritto del passeggero alla compensazione di 250 euro prevista dalla normativa europea.
L’annullamento del volo viene quindi disciplinato quale circostanza oggettiva che impedisce al passeggero di usufruire del servizio acquistato, che include sia le ipotesi inquadrabili in casi di inadempimento contrattuale imputabile alla compagnia aerea, sia in eventi sottratti alla sfera di controllo del vettore. In entrambe le ipotesi compete infatti al passeggero il diritto al rimborso del volo.
Non avendo quindi la compagnia aerea assolto all’onere della prova sulla stessa incombente, l’appello va quindi accolto, e rigettata l’opposizione proposta da Easyjet.
Satisfly ha registrato un’altra importante vittoria ed il suo cliente è soddisfatto dell’operato svolto.