Il Giudice di Pace di Bari ha rigettato l’opposizione proposta da Ryanair DAC avverso il decreto ingiuntivo con cui era stato riconosciuto alla passeggera Maddalena Claudia Zancanaro il diritto alla compensazione pecuniaria di 250 euro prevista dal Regolamento CE n. 261/2004.
La vicenda riguardava la cancellazione del volo Ryanair FR6183, sulla tratta Bari-Milano, programmato per il 4 giugno 2023. La compagnia aveva giustificato la cancellazione richiamando lo sciopero del personale di terra verificatosi nelle ore precedenti alla partenza, sostenendo quindi l’esistenza di una circostanza eccezionale idonea a escludere il diritto alla compensazione.
Nel merito, la decisione si fonda principalmente sull’insufficienza della prova fornita dalla compagnia. Secondo il Giudice, Ryanair non ha dimostrato in maniera specifica il collegamento tra lo sciopero e la cancellazione del volo interessato. La documentazione prodotta è stata infatti ritenuta di difficile consultazione e priva di riferimenti diretti e puntuali al volo FR6183.
Ne consegue che, secondo il Giudice, non è stato assolto l’onere di dimostrare l’esistenza di una circostanza eccezionale, imprevedibile e non evitabile, né l’adozione di tutte le misure ragionevoli per impedire la cancellazione o limitarne le conseguenze.
Il Giudice ha pertanto confermato il decreto ingiuntivo e condannato Ryanair al pagamento di 250 euro in favore della passeggera.
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