Il Giudice di Pace di Busto Arsizio-Gallarate, con sentenza n. 332/2026 del 18 settembre 2026, ha condannato EasyJet a risarcire due passeggere il cui volo EJU2790 Parigi-Milano, previsto per il 5 settembre 2022, era stato cancellato.

Le passeggere avevano chiesto la compensazione prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004, oltre al rimborso delle spese sostenute a causa della cancellazione. La compagnia aerea aveva contestato la richiesta, invocando condizioni meteorologiche avverse e conseguenti restrizioni al traffico aereo quali circostanze eccezionali.

La documentazione prodotta dalla compagnia, secondo il Giudice , non avrebbe dimostrato in modo chiaro che il volo fosse stato cancellato proprio a causa del maltempo. Né sarebbe stata fornita una documentazione ufficiale idonea a provare l’eventuale restrizione del traffico aereo per tale motivo.

È stata pertanto riconosciuta a ciascuna passeggera la compensazione di € 250 come previsto dalla normativa europea, oltre al rimborso delle spese extra sostenute a seguito del disservizio subito.

La sentenza conferma quindi che, in caso di cancellazione, la compagnia aerea non può limitarsi a richiamare genericamente il maltempo: occorre fornire una prova precisa, oggettiva e riferibile al volo interessato.