Un ritardo superiore alle tre ore non può essere giustificato genericamente dal maltempo. È quanto emerge dalla sentenza del Giudice di Pace di Napoli che ha accolto la domanda di un passeggero nei confronti di EasyJet per il volo Milano Malpensa-Napoli del 24 giugno 2022.
Il passeggero, arrivato a destinazione con oltre tre ore di ritardo, aveva chiesto la compensazione di 250 euro, prevista dal Regolamento europeo 261/2004 per le tratte inferiori a 1.500 chilometri, oltre al rimborso di 19 euro per pasti e bevande acquistati durante l’attesa.
EasyJet aveva contestato la richiesta sostenendo che il ritardo fosse stato provocato da condizioni meteorologiche avverse e restrizioni dei controllori di volo, circostanze che, secondo la compagnia, avrebbero dovuto escludere la compensazione.
Il giudice non ha però ritenuto sufficienti le prove prodotte dalla compagnia. In particolare, la documentazione meteorologica acquisita agli atti non avrebbe dimostrato condizioni eccezionalmente avverse al momento previsto per il decollo.
La sentenza richiama il principio secondo cui, quando il passeggero dimostra il ritardo e il vettore invoca una circostanza eccezionale, spetta alla compagnia fornire una prova concreta e puntuale dell’esimente prevista dal Regolamento europeo.
Il giudice ha quindi riconosciuto il diritto del passeggero alla compensazione prevista dalla normativa europea, oltre al rimborso delle ulteriori spese riconosciute, disponendo anche la regolamentazione delle spese di giudizio.
Una decisione che richiama l’attenzione su un punto centrale della tutela dei passeggeri aerei: il semplice richiamo al maltempo non è, di per sé, sufficiente a escludere la responsabilità della compagnia.