La pronuncia in esame si inserisce nel solco della consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia UE in materia di tutela dei passeggeri per ritardo prolungato (superiore a 3 ore), equiparato alla cancellazione del volo ai fini della compensazione pecuniaria.
Il passeggero ha subito tale ritardo a seguito di un dirottamento del volo della compagnia Easyjet dall’aeroporto di Milano Malpensa, dove era previsto l’arrivo alle ore 19:00 circa, all’aeroporto di Torino con arrivo previsto dopo le 23:00.
Il fulcro del provvedimento risiede nell’applicazione rigorosa dell’onere della prova che grava sul vettore aereo.
Infatti, mentre il passeggero che agisce per il ritardato arrivo deve provare la fonte negoziale del proprio
diritto e il termine della prestazione, la compagnia aerea deve provare sia che il ritardo è stato causato da circostanze eccezionali, sia che tali circostanze non avrebbero potuto essere evitate neppure mediante l’adozione di misure adeguate alla situazione.
Nella fattispecie, la documentazione prodotta attesta effettivamente la presenza di fenomeni temporaleschi sullo scalo Milanese nella fascia serale, ma ciò non libera la compagnia, che avrebbe dovuto dimostrare in concreto le misure adottate per evitare il ritardo superiore alle tre ore.
Nel caso specifico Il Giudice di Pace di Brindisi ha riconosciuto al passeggero il diritto alla compensazione pecuniare di €250 più le spese sostenute per il ritardo, come previsto dal Regolamento europero in materia.