Il caso riguardava il volo Ryanair FR8326, previsto il 10 gennaio 2025 da Milano Malpensa a Budapest. Una passeggera aveva chiesto la compensazione di 250 euro prevista dal Regolamento europeo 261/2004 dopo la cancellazione del volo.

La sentenza ha messo in luce alcuni aspetti importanti sui diritti dei passeggeri nel caso in cui un volo venga cancellato a causa di uno sciopero aeroportuale.

Spesso si pensa che quando si tratta di sciopero, automaticamente non sia dovuto nessun rimborso nei confronti dei viaggiatori, ma funziona sempre cosi? Assolutamente no!

La compagnia deve infatti dimostrare che lo sciopero abbia avuto una concreta incidenza sulla cancellazione di quello specifico volo e che siano state adottate tutte le misure ragionevolmente possibili per evitare la cancellazione o limitarne le conseguenze. Inoltre si deve verificare quando il passeggero è stato informato e quali alternative gli sono state fornite.

In questo caso di specie, il Giudice ha ritenuto che le prove fornite dalla compagnia non fossero sufficienti ad escludere il diritto alla compensazione economica, che in questo caso è pari a €250 in base ai km della tratta.

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